Randagismo in Toscana dopo l’approvazione della Legge 281/91
E’ pubblicato sul n° 2/2018 di Argomenti l’articolo “Randagismo in Toscana dopo l’approvazione della Legge 281/91”
di Ilaria Ciaponi
Dall’analisi dei dati raccolti negli ultimi 30 anni emerge che la Regione Toscana ha messo bene in pratica le disposizioni dettate dalla Legge Nazionale 281/91 per quanto concerne la gestione del randagismo canino, recependole in maniera organica con la Legge Regionale n. 43 a partire dal 1995 e addirittura anticipandole con la Legge Regionale 4/1987 con la quale aveva istituito l’Anagrafe canina regionale e aveva vietato la soppressione dei randagi se non gravemente malati o di comprovata pericolosità.
Perno dell’efficienza del Sistema in Toscana è l’Anagrafe, correlata alla Banca Dati Nazionale degli animali da affezione, gestita dalla piattaforma SISPC, pienamente operativa dal 2013. Significativa si è dimostrata la collaborazione tra Servizio pubblico veterinario e veterinari liberi professionisti che con l’attuale L.R. 59/09 possono registrare i cani in Anagrafe contestualmente all’inoculazione del microchip, unico metodo identificativo ufficiale dal 1°gennaio 2005, previo accreditamento da parte delle Az. Usl; il 75% delle identificazioni e registrazioni, ad oggi, avviene ad opera di veterinari liberi professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe, mentre alle Az. USL spettano l’iscrizione e il trasferimento di cani già identificati in altre Regioni e l’aggiornamento della banca dati.
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