Il Parlamento italiano approva una legge che mira a salvaguardare gli ecosistemi e la biodiversità nell’interesse delle generazioni future – Prime riflessioni

L’8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge costituzionale che modificando degli articoli 9 e 41 della Carta inserisce come princìpi fondamentali della Costituzione la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità che devono essere protette dall’economia. (http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0504c.pdf?_1645276627675)

Vediamoli.  L’articolo 9 modificato aggiunge alla tutela del patrimonio paesaggistico, storico e artistico del nostro paese la tutela dell’ambiente,  biodiversità ed ecosistemi.  Con l’art. 3,  la proposta di legge costituzionale reca  anche una  clausola  di  salvaguardia per  l’applicazione  del  principio  di  tutela  degli  animali. La modifica all’articolo 41 in  materia di esercizio dell’iniziativa economica,  stabilisce che la stessa non possa svolgersi in danno alla  salute  e  all’ambiente,  al pari di limiti  già  vigenti,  ovvero  la  sicurezza,  la  libertà  e  la  dignità  umana.  Lo stesso articolo modificato sancisce anche come le istituzioni,  attraverso leggi, programmi e  controlli,  possono indirizzare e coordinare l’attività economica,  pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Due elementi innovativi dunque per le future politiche ambientali e per la tutela della biodiversità:

– l’ambiente,  come  valore  costituzionalmente  protetto,  fuoriesce  da  una  visuale esclusivamente antropocentrica e assume una significato più ampio di ecosistema,  costituito da habitat umano e  interventi di conservazione della natura come valore in sé;

– per la prima volta è introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali,  prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.

E negli altri paesi?  Diversi sono gli Stati europei la cui Costituzione menziona – nel testo attualmente vigente – la tutela dell’ambiente.   Il testo  di  Costituzioni  più  recenti,  come  quella spagnola del 1978,  reca specifiche disposizioni.   Disposizioni sull’ambiente sono state  inserite sebbene con formulazione  e secondo  modalità  diverse, anche  nell’ambito della Carta  costituzionale  dei  Paesi Bassi e  Germania e, con particolare ampiezza,  in Francia nel 2005.

Si ricorda come in tema di ambiente, questo sia presente nella Carta di Nizza del 2000,  che è la carta  dei  diritti  fondamentali  dell’UE,  il cui articolo  37  (Tutela dell’ambiente) dispone che “un  livello  elevato  di  tutela  dell’ambiente  e  il  miglioramento  della  sua  qualità  devono  essere  integrati  nelle  politiche  dell’Unione  e  garantiti  conformemente  al  principio dello sviluppo sostenibile’.  Similmente gli stessi principi compaiono nell’art. 191  del  Trattato  sul  funzionamento  dell’UE (TFUE).  In questo contesto si inserisce l’accordo di  Parigi  sui  cambiamenti climatici del 2016,  in virtù del quale l’UE si impegna  a  perseguire  il  programma  d’azione  dell’Agenda  2030  per  lo  sviluppo sostenibile,  con  17  Obiettivi  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  (SDGs),  adottata nel 2015 dall’Assemblea delle Nazioni Unite.

Affinchè i nuovi principi costituzionali appena approvati abbiano la piena applicabilità,  occorre assicurare una concertazione normativa ampia e trasversale – così come traversale è l’ambiente –  tra i diversi ministeri interessati e soddisfare due condizioni sine qua non:

–  la stabilità politica per salvaguardare la corretta tempistica del processo di armonizzazione del sistema giuridico italiano con i principi ambientali sviluppati a livello europeo e internazionale;

–  il rafforzamento dell’attuale struttura di governance per la transizione verso la sostenibilità,  in primis del settore alimentare profondamento connesso con l’ambiente e gli ecosistemi, e per il conseguimento degli obiettivi delle strategie Green Deal e Farm to  Fork della Commissione europea,  che attendono di essere definiti nel quadro normativo comunitario.

I temi ambiente,  biodiversità,  cambiamenti climatici, sostenibilità  e transizione ecologica,  incardinati nella missione 3 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)  sono fortemente interconnessi e per garantire il successo delle relative politiche,  occorre sviluppare un piano strategico nazionale che punti alla co-creazione di processi multi-livello ed inclusivi e al superamento delle logiche di silos che caratterizzano i settori tradizionali.  Si tratta di sviluppare relazioni multi-sistemiche,  che sono alla base del modello sanitario ispirato alla cultura One Health  e di allineare i diversi programmi di implementazione degli interventi sui cambiamenti climatici, energetici, di biodiversità e di sostenibilità dei sistemi di produzione alimentare.

Come fa notare Sara Roversi fondatrice di Food Future Institute  nell’articolo ‘La costituzione italiana per l’ecologia integrale’,  (https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/02/10/news/la_costituzione_italiana_per_l_ecologia_integrale-8710345/) ‘si tratta di riportare nel nostro paese che ospita un patrimonio naturale tra i più vasti, ricchi e unici in Europa,  un equilibrio eco-sistemico tra economia, società, individuo e natura,  è ciò costituisce un obbligo improrogabile se vogliamo realmente uscire dall’attuale stato di emergenza climatica e ambientale’.

Maurizio Ferri
Coordinatore scientifico SIMeVeP