Sicurezza alimentare, nuovo regolamento sulla plastica riciclata destinata al contatto con prodotti alimentari
Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2022/1616, entrato in vigore il 10 ottobre 2022, che abroga il Regolamento (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La norma, nello specifico, disciplina:
- l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata;
- lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclo, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
- l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
Secondo le disposizioni del regolamento è possibile immettere sul mercato materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di materia plastica riciclata fabbricati:
- con una tecnologia di riciclo idonea, in grado di riciclare i rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata sufficientemente inerti e sicuri da un punto di vista microbiologico
- oppure con una nuova tecnologia, purché questa sia conforme al capo IV del regolamento.
Nell’Allegato I del regolamento sono elencate le tecnologie di riciclo idonee per la produzione di plastica riciclata destinata alla fabbricazione dei MOCA, tecnologie già valutate positivamente dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).
Per garantire la trasparenza e facilitare le attività di controllo, il nuovo regolamento istituisce il Registro dell’Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclo, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione, accessibile al pubblico sul sito web della Commissione Europea.
Per quanto concerne la registrazione al Registro dell’Unione, la Commissione ha pubblicato una pagina informativa, che
- illustra le modalità di registrazione e fornisce i moduli necessari
- fornisce il modello della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità (Allegato II del regolamento), finalizzata a riassumere in modo standardizzato il funzionamento, il controllo e il monitoraggio degli impianti di riciclo
- i modelli di dichiarazione di conformità della materia plastica riciclata, che devono essere utilizzati dai riciclatori e dai trasformatori (Allegato III, Parte A e Parte B, del regolamento).
Il regolamento dispone che la notifica per la registrazione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione deve essere effettuata, entro i termini previsti, sia alla Commissione Europea che all’autorità competente del territorio in cui è situato l’impianto, il Gestore dello schema o lo Sviluppatore della nuova tecnologia.
Per quanto riguarda l’Italia, la notifica deve essere trasmessa alle autorità territorialmente competenti, utilizzando gli indirizzi riportati nell’Elenco delle autorità territorialmente competenti e, per conoscenza ,all’autorità competente centrale, Ministero della Salute, utilizzando l’indirizzo di posta certificata dgsan@postacert.sanita.it .
In merito alla Scheda di sintesi del monitoraggio della conformità degli impianti di decontaminazione, la stessa deve essere inviata, entro i termini previsti dal regolamento, esclusivamente all’autorità competente del territorio in cui è situato l’impianto e per conoscenza all’autorità competente centrale, utilizzando gli stessi indirizzi sopraindicati.
Fonte: Ministero della Salute