Triennio formativo 2014-2016, è ancora possibile recuperare crediti ECM
I professionisti sanitari che hanno soddisfatto l’obbligo formativo per il triennio 2014-2016, anche a causa di ragioni contingenti derivanti dalla carenza dei professionisti nelle aziende a seguito dei piani di rientro regionali, sono poco più del 50% , per questo la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre scorso, ha adottato una delibera finalizzata a incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM.
Viene quindi data la possibilità a tutti coloro che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale di completare il conseguimento dei crediti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni).
I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito del triennio 2014/2016 non varranno per il triennio 2017/2019.
Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che potrà procedere autonomamente allo spostamento della competenza dei crediti direttamente tramite il portale COGEAPS.
I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il trienno 2014/2016 possono essere spostati per l’intero valore della partecipazione e agli stessi verrano applicate le regole del trienno 2014/2016. Lo spostamento è irreversibile e i crediti spostati non verranno più conteggiati nel triennio in cui sono stati originariamente acquisiti.
Fra le altre modifiche approvate è stato deliberato anche l’ampliamento della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017-2019 che passa dal 10 al 20%.
Il testo della delibera approvata
A cura della segreteria SIMeVeP