Modifica del DPR 357: Regioni e parchi possono chiedere autorizzazione per il rilascio di specie aliene in natura
Sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del 5-9-2019 è pubblicato il Decreto Del Presidente Della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 “Regolamento recante ulteriori modifiche dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche” che introduce la possibilità, previa autorizzazione, di l’immettere in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne’ alla fauna e alla flora selvatiche locali.
L’autorizzazione e’ rilasciata con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di Protezione dell’Ambiente (Legge n. 132 del 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”), entro 60 giorni dal ricevimento della istanza che può pervenire esclusivamente dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti di gestione delle aree protette nazionali.
Tale autorizzazione è inoltre subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l’immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 6 mesi di tempo dall’entrata in vigore del Decreto 201/2019 per adottare i criteri applicativi.
A cura della segreteria SIMeVeP