L’8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge costituzionale che modificando degli articoli 9 e 41 della Carta inserisce come princìpi fondamentali della Costituzione la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità che devono essere protette dall’economia. (http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0504c.pdf?_1645276627675)
Vediamoli. L’articolo 9 modificato aggiunge alla tutela del patrimonio paesaggistico, storico e artistico del nostro paese la tutela dell’ambiente, biodiversità ed ecosistemi. Con l’art. 3, la proposta di legge costituzionale reca anche una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali. La modifica all’articolo 41 in materia di esercizio dell’iniziativa economica, stabilisce che la stessa non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, al pari di limiti già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Lo stesso articolo modificato sancisce anche come le istituzioni, attraverso leggi, programmi e controlli, possono indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Due elementi innovativi dunque per le future politiche ambientali e per la tutela della biodiversità:
– l’ambiente, come valore costituzionalmente protetto, fuoriesce da una visuale esclusivamente antropocentrica e assume una significato più ampio di ecosistema, costituito da habitat umano e interventi di conservazione della natura come valore in sé;
– per la prima volta è introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.
E negli altri paesi? Diversi sono gli Stati europei la cui Costituzione menziona – nel testo attualmente vigente – la tutela dell’ambiente. Il testo di Costituzioni più recenti, come quella spagnola del 1978, reca specifiche disposizioni. Disposizioni sull’ambiente sono state inserite sebbene con formulazione e secondo modalità diverse, anche nell’ambito della Carta costituzionale dei Paesi Bassi e Germania e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005.
Si ricorda come in tema di ambiente, questo sia presente nella Carta di Nizza del 2000, che è la carta dei diritti fondamentali dell’UE, il cui articolo 37 (Tutela dell’ambiente) dispone che “un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile’. Similmente gli stessi principi compaiono nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). In questo contesto si inserisce l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2016, in virtù del quale l’UE si impegna a perseguire il programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), adottata nel 2015 dall’Assemblea delle Nazioni Unite.
Affinchè i nuovi principi costituzionali appena approvati abbiano la piena applicabilità, occorre assicurare una concertazione normativa ampia e trasversale – così come traversale è l’ambiente – tra i diversi ministeri interessati e soddisfare due condizioni sine qua non:
– la stabilità politica per salvaguardare la corretta tempistica del processo di armonizzazione del sistema giuridico italiano con i principi ambientali sviluppati a livello europeo e internazionale;
– il rafforzamento dell’attuale struttura di governance per la transizione verso la sostenibilità, in primis del settore alimentare profondamento connesso con l’ambiente e gli ecosistemi, e per il conseguimento degli obiettivi delle strategie Green Deal e Farm to Fork della Commissione europea, che attendono di essere definiti nel quadro normativo comunitario.
I temi ambiente, biodiversità, cambiamenti climatici, sostenibilità e transizione ecologica, incardinati nella missione 3 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono fortemente interconnessi e per garantire il successo delle relative politiche, occorre sviluppare un piano strategico nazionale che punti alla co-creazione di processi multi-livello ed inclusivi e al superamento delle logiche di silos che caratterizzano i settori tradizionali. Si tratta di sviluppare relazioni multi-sistemiche, che sono alla base del modello sanitario ispirato alla cultura One Health e di allineare i diversi programmi di implementazione degli interventi sui cambiamenti climatici, energetici, di biodiversità e di sostenibilità dei sistemi di produzione alimentare.
Come fa notare Sara Roversi fondatrice di Food Future Institute nell’articolo ‘La costituzione italiana per l’ecologia integrale’, (https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/02/10/news/la_costituzione_italiana_per_l_ecologia_integrale-8710345/) ‘si tratta di riportare nel nostro paese che ospita un patrimonio naturale tra i più vasti, ricchi e unici in Europa, un equilibrio eco-sistemico tra economia, società, individuo e natura, è ciò costituisce un obbligo improrogabile se vogliamo realmente uscire dall’attuale stato di emergenza climatica e ambientale’.
Maurizio Ferri
Coordinatore scientifico SIMeVeP