Report Efsa: residui di farmaci veterinari stabili nel 2015

L’ultimo rapporto dati elaborato dall’EFSA sintetizza gli esiti dei dati di monitoraggio raccolti nel 2015 – comprese le percentuali di osservanza dei limiti di residui stabiliti dall’UE – per una serie di farmaci veterinari, di sostanze non autorizzate e di contaminanti riscontrati in animali e alimenti di origine animale.

In totale, nel 2015, sono stati riferiti dati tratti da 730 000 campioni – in linea con il rapporto dello scorso anno, che si riferiva ai dati del 2014 – da 28 Stati membri dell’UE.

Nel 2015 il livello di non osservanza dei campioni mirati (cioè quelli prelevati per rilevare l’uso illecito o verificare il mancato rispetto dei livelli massimi) è rimasto stabile: allo 0,34% rispetto allo 0,25%-0,37% degli otto anni precedenti.

I tassi di non conformità per i lattoni dell’acido resorcilico (composti attivi a livello ormonale, prodotti da miceti o dall’uomo) e contaminanti come metalli e micotossine (tossine prodotte da funghi) sono stati più elevati di altri gruppi di sostanze, ma leggermente in discesa rispetto a quanto riferito nel rapporto precedente.

La sintesi dei dati riferiti indica nel complesso tassi di osservanza elevati e dimostra i punti di forza del sistema di monitoraggio dell’UE nonché il contributo che esso apporta alla tutela dei consumatori e al benessere degli animali.

Report for 2015 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products




Segnalata per la prima volta la presenza della vespa velutina nei Paesi Bassi

Segvespa velutinanalata per la prima volta la presenza del calabrone asiatico ‘Vespa velutina’ sul territorio olandese. Lo rende noto Waarneming, un sito di citizen science per le osservazioni naturali e il monitoraggio della biodiversità nei Paesi Bassi.

Il sito, versione olandese del progetto Observation.org, riporta che un adulto di Vespa velutina è stato riscontrato nel piccolo villaggio di Dreischor su un’isola zelandese, il 17 settembre. A maggio un esemplare adulto di velutina era stato trovato circa 100 km a sud dell’attuale ritrovamento, in Belgio, nelle Fiandre orientali.

Fonte: Stop Velutina

 




V giornata contro lo spreco alimentare – il cibo che non nutre nessuno

Si celebra oggi la V Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, un’occasione per riflettere sul tema e ricordare che lo spreco di cibo è una questione etica ed economica, ma anche sociale e ambientale.

Quando il cibo viene perso o sprecato, vengono sprecate anche le risorse naturali utilizzate per la catena di approvvigionamento: terreni, nutrienti, fertilizzanti, energia e acqua. Ogni successivo passaggio della catena aggiunge risorse ed emissioni, per cui il cibo sprecato a livello di somministrazione e consumo produce il più elevato impatto ambientale. Lo spreco alimentare grava, inoltre, sul clima a causa dell’emissione di anidride carbonica (se è vero che per produrre 1 kg di cibo se ne immettono nell’atmosfera 4,5 kg), ma anche per la decomposizione dei rifiuti alimentari e la produzione di metano, gas ad effetto serra (responsabile riscaldamento globale), 21 volte più potente dell’anidride carbonica.
Sono ormai tutti concordi sul fatto che non si può utilizzare una sola leva per aggredire il nodo degli sprechi alimentari, piuttosto c’è bisogno di un lavoro di filiera, che interseca il ruolo delle aziende e delle istituzioni e i comportamenti dei consumatori.

A partire dal percorso di avvicinamento a Expo 2015 passando per il convegno Nazionale del 28 ottobre 2016 a Bergamo “Il cibo che non nutre nessuno. Le tante facce dello Spreco Alimentare tra Etica, Salute, Economia e Ambiente” fino all’approvazione della Legge 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (cd Legge Gadda), la SIMeVeP è fortemente e entusiasticamente impegnata nell’applicazione della legge e nella collaborazione e sinergia con tutti gli attori coinvolti, anche attraverso una serie di eventi formativi che hanno toccato varie città, da Milano a Salerno, da Brescia a Oristano, Palermo a Trento, coinvolgendo complessivamente circa 300 Veterinari di tutta Italia.

In particolare i “corsi per formatori”, organizzati congiuntamente con il Ministero della salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, hanno permesso di formare più di 100 fra veterinari e medici del Servizio sanitario nazionale, che ora possono preparare a loro volta gli operatori alimentari degli enti caritatevoli o altre associazioni affini che, secondo la Legge Gadda, devono essere adeguatamente formati per la corretta manipolazione e utilizzo degli alimenti da acquisire e ridistribuire.

Il ruolo dei veterinari nel campo del contrasto allo spreco alimentare è quello di favorire l’incontro fra domanda e offerta di alimenti in eccedenza, assicurando la salubrità degli alimenti recuperati e donati. Siamo quindi dei facilitatori e in questo modo contribuiamo a trasformare gli sprechi in risorse, grazie al paradosso illuminato dell’economia circolare, che rappresenta l’unica strada sostenibile dal punto di vista etico, ambientale, economico e sociale per affrontare il tema della disponibilità alimentareI” ha detto il presidente SIMeVeP Antonio Sorice




La sicurezza degli alimenti di origine vegetale: vecchi pericoli e nuovi rischi microbiologici

E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “La sicurezza degli alimenti di origine vegetale: vecchi pericoli e nuovi rischi microbiologici” di di M. Fortunato, O. De Luca, G. Colavita.

I pericoli che possono interessare gli alimenti e i fattori di rischio che li favoriscono sono molteplici. Tutte le materie prime, sia di origine vegetale sia animale, possono veicolare microrganismi patogeni, tossine, residui di prodotti fitosanitari, farmaci, additivi, contaminanti ambientali ecc..
Per gli alimenti di origine vegetale, sovente il consumatore ha la percezione di un minor livello di rischio rispetto agli alimenti di origine animale, soprattutto per quanto riguarda i pericoli di natura biologica.

Sostanzialmente anche il legislatore comunitario ha ritenuto porre maggiore attenzione agli alimenti di origine animale, considerati più a rischio, prevedendo per essi tutta una serie di norme specifiche per l’autocontrollo e il controllo nelle diverse filiere.

Evidentemente però, nel concetto di “one safety” viene meno la separazione tra controllo degli alimenti di origine animale e alimenti di origine vegetale, definendosi un approccio di sicurezza alimentare globale, sempre più in stretta relazione anche con l’ambiente.

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Gestione e progettazione di aree e percorsi cinofili in ambiente urbano

E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “Gestione e progettazione di aree e percorsi cinofili in ambiente urbano” di D. Crivello

Oggi nelle aree urbane italiane si cerca di offrire ai cittadini la migliore convivenza con gli animali sia padronali sia selvatici. Nelle nostre città, le aree di verde pubblico sono sempre meno e confinate a precisi indirizzi d’uso e spesso interdette ai cani.
Tuttavia, la sensibilità sociale nei confronti della specie
canina è notevolmente cambiata negli ultimi quarant’anni
aumentando la richiesta da parte dei proprietari di servizi dedicati ai loro beniamini. Quindi, per conciliare le necessità di tutti i cittadini con quelle dei cani, è stata adottata la soluzione di dividere le aree verdi in settori con fruibilità diversificata e fra queste troviamo le aree attrezzate per cani.
Gli Enti di competenza realizzando specifiche aree verdi da destinare ai cani cercano di promuovere processi d’integrazione tra comunità urbana e comunità animale creando condivisione, nelle politiche che riguardano gli animali, tra gli organi istituzionali e la società civile e impegnandosi nella realizzazione di interventi strutturali che possano favorire eventi d’incontro con gli animali
stessi.

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Il nuovo Decreto Legislativo sulle specie aliene: divieti, controlli, eradicazione e gestione

Scoiattolo_grigioIl 30 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” che introduce una serie di disposizioni sulle specie esotiche invasive, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia.

Si ricorda infatti che il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto a scala unionale una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle specie inserite nella lista di specie di rilevanza unionale. Per queste specie il Regolamento UE ha introdotto un generale divieto di commercio, possesso, trasporto e introduzione in natura, e impone un obbligo di immediata segnalazione, di controllo o eradicazione di queste specie. Inoltre chiede ai Paesi dell’UE di attivare un sistema di sorveglianza e di monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, e di identificare i principali vettori di introduzione accidentale di specie invasive, adottando almeno un piano d’azione per prevenire il rischio di ulteriori introduzioni. Infine il Regolamento 1143/2014 prevede anche un sistema di autorizzazioni e deroghe ai divieti, in casi particolari. La Lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, identificate in base a una specifica valutazione del rischio condotta a livello europeo, è suscettibile di continue integrazioni e attualmente include 49 specie esotiche invasive, di cui 33 risultano già presenti in Italia.

Il Decreto Legislativo adegua quindi la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE sopra citato, individuando i seguenti principi e criteri.

–   Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) è l’autorità nazionale competente individuata per i rapporti con la Commissione Europea, il coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi.

–   L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene individuato quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM per lo svolgimento delle attività previste.

–   Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali, rientrano tra i destinatari primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

–  Vengono introdotti i seguenti divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale:

  • Introduzione o transito nel territorio nazionale;
  • detenzione, anche in confinamento;
  • allevamento e coltivazione, anche in confinamento;
  • trasporto;
  • vendita o messa in commercio;
  • utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;
  • riproduzione o crescita spontanea;
  • rilascio nell’ambiente.

–  Viene disciplinato il rilascio di permessi e autorizzazioni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE, e le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per i predetti provvedimenti. Il nuovo regime di autorizzazione instaurato, in deroga ai divieti di cui all’art. 6, si applica in particolare a orti botanici e giardini zoologici, che devono richiedere una specifica autorizzazione per la detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Anche istituti di ricerca e altri soggetti possono in casi particolari ottenere un’autorizzazione alla detenzione di specie esotiche invasive incluse nella lista per attività di ricerca o conservazione ex situ. È anche prevista, in casi eccezionali, la possibilità di un’autorizzazione in deroga per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura economica o sociale. Le richieste di autorizzazione o deroga vanno presentate al MATTM. Viene prevista l’esecuzione di ispezioni e controlli da parte del MATTM, con il supporto dell’ISPRA, delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire che gli istituti adempiano agli obblighi e alle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.

–  Vengono disciplinati i controlli ufficiali presso le Dogane, i Punti di entrata ex DLgs 214/2005 (nel caso di specie vegetali) e i Posti di Ispezione Frontaliere (PIF) (nel caso di specie animali) e stabiliti gli obblighi a carico degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana.

–  Si stabilisce un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, coordinato dal MATTM con il supporto di ISPRA, finalizzato ad assicurare il monitoraggio del territorio nazionale. Il monitoraggio viene condotto dalle Regioni e dalle Province Autonome, con il supporto di ISPRA, che si avvalgono delle strutture deputate all’attuazione del monitoraggio ex art. 11 della direttiva 92/43/CEE, ex art. 8 della direttiva 2000/60/CE e ex art. 11 della direttiva 2008/56/CE.

–  Le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di notificare al MATTM e all’ISPRA il rilevamento della comparsa o della ricomparsa, post eradicazione, sul proprio territorio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Si prevede inoltre che il MATTM effettui a sua volta la notifica alla Commissione europea e informi le altre Regioni o Province Autonome.

–  Si stabilisce l’obbligo di eradicazione rapida delle popolazioni di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le misure vengono disposte dal MATTM, con il supporto dell’ISPRA, e devono essere applicate dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate, o dai Parchi Nazionali. I Sindaci devono garantire agli operatori degli interventi l’accesso ai terreni privati, quando questo è necessario per realizzare le eradicazioni.

–  Il Decreto Legislativo disciplina anche le eventuali deroghe dall’obbligo di eradicazione rapida, le misure di emergenza e le misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti o a rischio di introduzione in Italia, le misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei costi.

–   Vengono previste specifiche sanzioni penali e amministrative, calibrate in base alla gravità delle violazioni alle disposizioni del regolamento. Una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative vengono destinanti all’attuazione delle misure di eradicazione e di gestione.

–  Viene introdotto l’obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e vengono previste disposizioni transitorie per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali.

Il Decreto Legislativo prevede inoltre la possibilità di adottare un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, cui si applicano le disposizioni e i divieti previsti per le specie esotiche di rilevanza unionale. Tale elenco potrà essere progressivamente integrato anche sulla base delle richieste di Regioni e Province Autonome.

Lo schema di decreto rinvia a quattro successivi decreti attuativi:

–  L’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, ancora da sviluppare, che dovrà essere adottato con decreto del MATTM, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali, l’ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

–  Uno o più piani d’azione mirati ai vettori principali di introduzione di specie esotiche invasive, finalizzati a ridurre i rischi di introduzione accidentale nel nostro Paese. I piani d’azione devono essere elaborati dall’ISPRA, e adottati con decreto del MATTM, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

–  Un registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati, che verrà istituito con decreto del MATTM, che deve essere detenuto da parte degli operatori autorizzati con i permessi e le autorizzazioni previsti del Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

–  Le tariffe, che verranno determinate con decreto del MATTM, concernenti le spese relative alle procedure per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

Fonte: Ispra




Valutazione delle evidenze di efficacia della macellazione tradizionale a domicilio dei suini

E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “Valutazione delle evidenze di efficacia della macellazione tradizionale a domicilio dei suini” di di A. Niro, G. Sosto.

La macellazione a domicilio per uso privato è ancora regolata dal vetusto articolo 13 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 che sancisce: «I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall’autorità comunale l’autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell’articolo 6, lo sostituisce. Il detto sanitario fisserà l’ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa e accurata ispezione delle
carni». 
A questa disposizione se ne sono aggiunte altre, che riguardano
la protezione degli animali in conseguenza delle più recenti considerazioni bioetiche.
Il processo di macellazione, oggi, è legato a buone prassi di comportamento (GMP), che garantiscano la protezione degli animali in modo tale da risparmiare loro eccitazioni, dolori e inutili sofferenze. A tal fine, la normativa prevede che le operazioni di macellazione, anche a domicilio, possano essere effettuate solo da persone esperte e pratiche in modo da garantire lo svolgimento con modalità adeguate.

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L’EFSA rivede il quantitativo massimo di rame ammesso nei mangimi

logo-efsaL’EFSA ha proposto modifiche ai livelli massimi di rame ammessi nei mangimi destinati ad alcuni gruppi di animali, raccomandando una riduzione del tenore massimo di rame nei mangimi per suinetti, bovini e vacche da latte, e un aumento nei mangimi per capre. I livelli proposti ridurrebbero la quantità di rame rilasciata nell’ambiente, il che potrebbe avere un ruolo favorevole nel ridurre la resistenza agli antimicrobici.

Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi, i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) raccomanda che il contenuto di rame nei mangimi completi per suinetti non superi i 25 mg per kg (una diminuzione rispetto ai precedenti 170 mg/kg). Il tenore massimo di rame in un mangime completo per vacche da latte e bovini dovrebbe essere ridotto da 35 mg/kg di mangime a 30 mg/kg, affermano gli esperti del gruppo.

Per quanto riguarda la maggior parte dei restanti gruppi di animali, i livelli massimi attualmente autorizzati restano invariati, tranne per le capre, per le quali il gruppo scientifico raccomanda un incremento.

I livelli raccomandati sono considerate sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali in termini di rame di tali gruppi di animali.

Questo lavoro scientifico del gruppo FEEDAP si basa su un’approfondita e sistematica revisione della letteratura e dei dati raccolti dagli Stati membri e dalle parti interessate.

Il gruppo di esperti ritiene che una riduzione di rame nei mangimi per suinetti ridurrebbe del 20% il rilascio di rame nell’ambiente tramite deiezioni.

Nel parere scientifico gli esperti suggeriscono inoltre che la riduzione del rame nei mangimi potrebbe contribuire a ridurre la resistenza agli antimicrobici nei suini e nell’ambiente. Ciò perché alcuni studi indicano, tra le varie ipotesi, che la resistenza gli antimicrobici potrebbe essere connessa alla vicinanza genetica tra alcuni geni di resistenza agli antibiotici e alcuni geni di resistenza al rame.

Revision of the currently authorised maximum copper content in complete feed

Fonte: EFSA